Art. 2 1. Il Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale appartenente ad amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse, nonche' da personale estraneo alla pubblica amministrazione. 2. Il contingente di personale assegnato alla struttura di supporto al Commissario e' cosi' costituito: 1 dirigente a cui e' affidato un incarico dirigenziale generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, a cui e' attribuito un trattamento accessorio non superiore a quello massimo riconosciuto ai coordinatori degli uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite stabilito dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove applicabile; 6 dirigenti con incarico dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, a cui e' attribuito un trattamento accessorio non superiore a quello massimo attribuito per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove applicabile; quattordici unita' di personale non dirigenziale, proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino a un massimo di venti esperti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un importo pro capite non superiore ad € 60.000.