Art. 2 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'esercizio delle sue  funzioni
si avvale di  una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette
dipendenze, composta da  personale  appartenente  ad  amministrazioni
pubbliche in posizione di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento
economico fondamentale a carico delle stesse,  nonche'  da  personale
estraneo alla pubblica amministrazione. 
  2. Il contingente di personale assegnato alla struttura di supporto
al Commissario e' cosi' costituito: 
  1 dirigente a cui e' affidato un  incarico  dirigenziale  generale,
appartenente ai ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  cui  e'
attribuito un trattamento accessorio non superiore a  quello  massimo
riconosciuto ai coordinatori degli  uffici  interni  ai  dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del  limite
stabilito dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,
ove applicabile; 
  6 dirigenti con incarico dirigenziale non generale appartenenti  ai
ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  cui  e'  attribuito  un
trattamento accessorio non superiore a quello massimo attribuito  per
gli incarichi dirigenziali di seconda  fascia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite  stabilito  dall'art.
23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove applicabile; 
  quattordici unita' di personale non dirigenziale, proveniente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  fino a un massimo di  venti  esperti,  ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  cui  spettano  compensi
onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, per un importo pro capite  non  superiore
ad € 60.000.