Art. 3 1. Gli oneri connessi al funzionamento della struttura di supporto gravano sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' erogare le somme occorrenti per lo svolgimento delle attivita' e per il funzionamento della struttura di supporto mediante emissioni di ordini di accreditamento a favore del Commissario, che opera, in tal caso, quale funzionario delegato in regime di contabilita' ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' trasmesso, nei termini previsti dalla vigente disciplina di riferimento, all'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.