Art. 3 
 
  1. Gli oneri connessi al funzionamento della struttura di  supporto
gravano sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' erogare  le  somme
occorrenti per lo svolgimento delle attivita' e per il  funzionamento
della  struttura  di  supporto  mediante  emissioni  di   ordini   di
accreditamento a favore del Commissario,  che  opera,  in  tal  caso,
quale funzionario delegato in regime di  contabilita'  ordinaria,  ai
sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette  aperture  di
credito e' trasmesso, nei termini previsti dalla  vigente  disciplina
di riferimento,  all'Ufficio  di  bilancio  e  per  il  riscontro  di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri.