Art. 2 
 
  1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca qualora le corrispondenze  riportate
in allegato risultino di dubbia  applicazione  in  relazione  a  casi
specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in  Paesi
esteri, ovvero  si  renda  necessario  stabilire  corrispondenze  non
incluse nell'allegato. Il parere e'  reso  dal  Ministero,  entro  il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della  richiesta,  sentiti
il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali  delle  Ambasciate
italiane o delle Ambasciate estere in Italia. 
  2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  Ministero  provvede  ad  avviare  le
procedure per la verifica e l'aggiornamento delle  corrispondenze  di
cui alla tabella allegata. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min, salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4