Art. 2 1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere e' reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia. 2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Roma, 1° settembre 2016 Il Ministro: Giannini Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min, salute e Min. lavoro, foglio n. 4