Art. 2 
 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nel  sito,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative  alla  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
individuati nella deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n.
123  del  20  febbraio  2013  e  nella  deliberazione  del  consiglio
direttivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini n. 19 del 4  luglio
2016, entrambe gia' operative. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 357 del 1997, le misure  di  conservazione  di  cui  al
comma 1 integrano le  misure  di  salvaguardia  e  gli  strumenti  di
regolamentazione e pianificazione, nelle more del loro aggiornamento. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  regione
provvede in accordo con l'ente gestore ad  assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate  dalla  Regione  Umbria.
Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree  naturali  protette
di rilievo nazionale le integrazioni e le  modifiche  sono  approvate
dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati  entro
i trenta giorni successivi al Ministero  dell'ambiente  della  tutela
del territorio e del mare. 
  6. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.