Art. 3 
 
Ricognizione delle  spese  sostenute  maltempo  nei  territori  delle
  Regioni Lazio, Marche e Umbria non interessati dagli eventi sismici
  verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. 
 
  1.  In  considerazione  delle  gravi  incombenze  organizzative   e
amministrative gia' in capo alle Regioni Lazio, Marche  e  Umbria  in
conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa, il  dipartimento
della Protezione civile provvede direttamente alla ricognizione delle
spese connesse all'attuazione delle misure  di  cui  all'art.  2  nei
territori dei Comuni diversi da quelli di  cui  all'art.  1,  purche'
riferite con stretto nesso di causalita'  alla  fase  emergenziale  e
poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti
e convenzioni gia' in essere per le medesime finalita'. 
  2. La ricognizione di cui al comma 1 e' svolta  in  relazione  alle
spese sostenute: 
  a. dalle Regioni Lazio, Marche  e  Umbria  e  dai  rispettivi  enti
locali interessati; 
  b. dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi  i  consorzi
di bonifica delle Regioni Lazio, Marche e Umbria; 
  c. dalle  altre  componenti  e  strutture  operative  del  Servizio
nazionale della Protezione civile, per  gli  interventi  e  attivita'
posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento  preposte
alla gestione dell'emergenza; 
    d. dai soggetti gestori dei servizi a rete  e  della  viabilita',
per gli interventi e attivita'  posti  in  essere  nel  quadro  delle
strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza.  La
ricognizione delle spese nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  alla
presente lettera terra', altresi', conto delle prestazioni  dovute  e
previste nei relativi contratti di servizio o concessione.