Art. 3 Ricognizione delle spese sostenute maltempo nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria non interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. 1. In considerazione delle gravi incombenze organizzative e amministrative gia' in capo alle Regioni Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa, il dipartimento della Protezione civile provvede direttamente alla ricognizione delle spese connesse all'attuazione delle misure di cui all'art. 2 nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, purche' riferite con stretto nesso di causalita' alla fase emergenziale e poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e convenzioni gia' in essere per le medesime finalita'. 2. La ricognizione di cui al comma 1 e' svolta in relazione alle spese sostenute: a. dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria e dai rispettivi enti locali interessati; b. dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i consorzi di bonifica delle Regioni Lazio, Marche e Umbria; c. dalle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, per gli interventi e attivita' posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza; d. dai soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilita', per gli interventi e attivita' posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza. La ricognizione delle spese nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera terra', altresi', conto delle prestazioni dovute e previste nei relativi contratti di servizio o concessione.