Art. 4 
 
 
                  Gruppo operativo del dipartimento 
                       della Protezione civile 
 
  1. Presso il dipartimento della Protezione civile e' costituito  un
apposito gruppo operativo che, sulla base  di  indicazioni  operative
appositamente emanate dal  Capo  del  dipartimento  della  Protezione
civile ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  1  dell'ordinanza  n.
388/2016, provvede alla disciplina,  ricognizione  e  rimborso  delle
spese di cui all'art. 3 e delle procedure  e  modalita'  di  concorso
alla relativa copertura finanziaria, prevedendo  la  possibilita'  di
riconoscere, su motivata richiesta degli Enti locali interessati,  il
trasferimento di  risorse  in  via  di  anticipazione  rispetto  alla
successiva fase di  rendicontazione.  Partecipano  all'attivita'  del
gruppo operativo, in relazione ai territori di  competenza,  anche  i
rappresentanti delle Regioni interessate. All'esito  delle  attivita'
di  ricognizione  di  cui  al  presente  comma  il  gruppo  operativo
predispone un documento riepilogativo delle spese ammissibili per  la
successiva approvazione del Capo del  dipartimento  della  Protezione
civile. 
  2. Ai componenti del gruppo operativo si  applica  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento  della
Protezione civile n. 400/2016 ed alla sua  costituzione  si  provvede
con apposito provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione
civile.