Art. 4 Gruppo operativo del dipartimento della Protezione civile 1. Presso il dipartimento della Protezione civile e' costituito un apposito gruppo operativo che, sulla base di indicazioni operative appositamente emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, provvede alla disciplina, ricognizione e rimborso delle spese di cui all'art. 3 e delle procedure e modalita' di concorso alla relativa copertura finanziaria, prevedendo la possibilita' di riconoscere, su motivata richiesta degli Enti locali interessati, il trasferimento di risorse in via di anticipazione rispetto alla successiva fase di rendicontazione. Partecipano all'attivita' del gruppo operativo, in relazione ai territori di competenza, anche i rappresentanti delle Regioni interessate. All'esito delle attivita' di ricognizione di cui al presente comma il gruppo operativo predispone un documento riepilogativo delle spese ammissibili per la successiva approvazione del Capo del dipartimento della Protezione civile. 2. Ai componenti del gruppo operativo si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 400/2016 ed alla sua costituzione si provvede con apposito provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile.