Art. 5 
 
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
  di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992. 
 
  1. Le Regioni Lazio, Marche e  Umbria  provvedono,  nei  rispettivi
territori non interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, al
coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni  relativi
al patrimonio pubblico, privato, nonche', fatto salvo quanto previsto
dal decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  alle  attivita'
economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni
pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Le
Regioni,  avvalendosi  prioritariamente  delle  strutture  regionali,
provvedono   all'attivita'   di   controllo,    omogeneizzazione    e
rappresentazione dei dati e delle informazioni relative  ai  beni  di
cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche' al coordinamento  delle  relative
procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.