Art. 5 Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992. 1. Le Regioni Lazio, Marche e Umbria provvedono, nei rispettivi territori non interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, al coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Le Regioni, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvedono all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.