Art. 2 Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio 1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalita' indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilita', e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: 1. le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 2. il codice fiscale; 3. la data di inizio del tirocinio; 4. il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; 5. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio. 3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilita', dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale e' svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2016. 5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2016. 6. Quando la domanda e' incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente e' fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4. 7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio. 8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 6. 9. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.