Art. 3 
 
 
                          Importo e durata 
 
  1.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in   euro
quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base  di
graduatoria predisposta su base nazionale. 
  2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura  generale
presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso  le  Corti
di  appello  nonche'   il   Segretario   generale   della   giustizia
amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del
termine per  la  presentazione  delle  domanda  di  cui  al  comma  4
dell'art. 2, al  Ministero  della  Giustizia,  secondo  le  modalita'
indicate dalla suindicata  circolare  della  Direzione  generale  dei
magistrati, i dati necessari per  stilare  la  graduatoria,  inviando
l'elenco di coloro che hanno presentato la  domanda,  indicando,  per
ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato  per  le  prestazioni
erogate  agli  studenti   nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario. Agli  ammessi  allo  stage  presso  gli  uffici  della
giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la  dotazione
organica del personale di magistratura ordinaria e  di  quello  della
magistratura amministrativa relativo agli uffici  giudiziari  di  cui
all'articolo 73, comma  1,  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' del maggior tasso di scopertura presente negli  uffici  della
giustizia ordinaria, non possono  essere  assegnate  piu'  di  trenta
borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai
tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici  ai
tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali. 
  3. Ai fini della formazione della  graduatoria,  in  caso  di  pari
valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate  agli  studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno  preferiti
gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 
  4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la
trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo  2,
comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso  articolo
2, verra'  predisposta  una  graduatoria  sulla  base  degli  elenchi
trasmessi. A coloro che si collocheranno  in  posizione  utile  nella
graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse,  nei  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 1. 
  Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun
borsista  in  base  al  periodo  di   stage   svolto,   eventualmente
frazionando,  anche  su  base  giornaliera,  la   somma   mensilmente
stabilita ai sensi del comma 4. 
  5.  Sulla  base  della  graduatoria  prevista  dal  comma  4,  sono
attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2016. 
  6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca  del  beneficio  a
norma dell'articolo 2,  comma  9,  comunica  immediatamente  al  capo
dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato  assolvimento
dei compiti formativi da parte del tirocinante.