IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre  2013,«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 10 ottobre
2016  nei  confronti  della  cooperativa  «Confidi  Cometa   societa'
cooperativa per azioni», concluso con la  proposta  di  adozione  del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che la cooperativa aveva gia' in precedenza manifestato
un atteggiamento ostativo che si  riscontra  anche  dalla  precedente
mancata revisione conclusa in data 23 giugno 2016; 
  Vista la nota n. 343969 trasmessa via PEC in data 2  novembre  2016
con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' stato comunicato l' avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile  e  che  e'  risultata  regolarmente  consegnata  nella
casella di posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute  controdeduzioni  all'avvio  del
procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Rosaria Gencarelli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di  amministrazione  della  «Confidi  Cometa  societa'
cooperativa per azioni», con sede  in  Roma  (RM)  C.F.  10368311006,
costituita in data 19 febbraio 2009, e' revocato.