Art. 2 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il Fondo e' volto ad assicurare  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro  privati,  che  occupano  piu'  di  5
dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano  nell'ambito  di
applicazione della cassa integrazione guadagni  e  per  i  quali  non
siano stati  costituiti  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'art. 26 o fondi di solidarieta'  bilaterali  alternativi  di  cui
all'art. 27 del decreto legislativo n.  148  del  2015  che  occupano
almeno il 75 per cento dei propri  dipendenti  in  unita'  produttive
ubicate nel territorio della Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Alto
Adige, una tutela in costanza di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di
riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in   materia   d'integrazione   salariale
ordinaria e straordinaria. 
  2. Hanno la facolta' di aderire al Fondo i datori di lavoro di  cui
al comma precedente e con classe dimensionale da uno  sino  a  cinque
dipendenti. 
  3. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti  di  cui  ai
commi 1 e 2 la consistenza dell'organico e' determinata  con  effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno e con  validita'  per  l'intero  anno,
sulla base del numero di dipendenti del mese  di  dicembre  dell'anno
precedente.  In  fase   di   prima   applicazione,   la   consistenza
dell'organico e' determinata sulla base dei dipendenti  in  forza  al
mese precedente l'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Per  i
datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare,
si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese  di
attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS  apposita
dichiarazione  circa  l'esistenza  o  il  venir  meno  del  requisito
occupazionale come sopra indicato. Agli effetti di  cui  al  presente
comma sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a  domicilio
e gli apprendisti, che prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di
subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. 
  4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo  hanno  facolta'
di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti  a  fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per  cento  dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel  territorio  della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 
  5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del sopra  citato  decreto
legislativo costituiti successivamente a livello  nazionale;  in  tal
caso, a decorrere dalla data di adesione  ai  fondi  di  solidarieta'
bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina
del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti
al Fondo. Il comitato  amministratore  del  Fondo  puo'  proporre  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  stime  effettuate
dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di  lavoro  dell'obbligo
di  corrispondere   la   quota   di   contribuzione   necessaria   al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. I datori di lavoro di cui al comma 1,  gia'  aderenti  al  fondo
residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del  2015
o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del  medesimo
decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano  la  facolta'
di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo
di  provenienza  a  decorrere,   rispettivamente,   dalla   data   di
istituzione del Fondo o dalla data di adesione a  tale  Fondo,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi gia' versati o dovuti  al  Fondo  di  provenienza  restano
acquisiti  a  questo.  Il  comitato  amministratore  del   fondo   di
provenienza,  sulla  base  delle  stime  effettuate  dall'INPS,  puo'
proporre al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in  capo  ai
datori  di  lavoro  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
contribuzione necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia'
deliberate, determinate ai sensi dell'art.  35,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7.  Le  prestazioni  del  Fondo  sono   destinate   ai   lavoratori
subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto  di
apprendistato  professionalizzante,  che  abbiano  un'anzianita'   di
lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta
la prestazione di almeno novanta giorni alla data  della  domanda  di
concessione del trattamento. 
  8. Per gli apprendisti, alla ripresa  dell'attivita'  lavorativa  a
seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo
di apprendistato e' prolungato in  misura  equivalente  all'ammontare
delle ore di sospensione o riduzione fruite. 
  9. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori  a
domicilio e le altre figure  professionali  escluse  dalla  normativa
vigente.