Art. 2 Finalita' e campo di applicazione 1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano piu' di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 2. Hanno la facolta' di aderire al Fondo i datori di lavoro di cui al comma precedente e con classe dimensionale da uno sino a cinque dipendenti. 3. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui ai commi 1 e 2 la consistenza dell'organico e' determinata con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti del mese di dicembre dell'anno precedente. In fase di prima applicazione, la consistenza dell'organico e' determinata sulla base dei dipendenti in forza al mese precedente l'entrata in vigore del presente decreto. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale come sopra indicato. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. 4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del sopra citato decreto legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta' bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. I datori di lavoro di cui al comma 1, gia' aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 7. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento. 8. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite. 9. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.