Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti gli accordi sindacali nazionali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo. 2. Il comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsi dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e' riconosciuto, a valere sulle disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. 4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. 5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti. 7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sei componenti del comitato aventi diritto al voto. 8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.