Art. 4 Compiti del comitato di amministrazione 1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.