Art. 4 
 
 
               Compiti del comitato di amministrazione 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 148 del  2015,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti.