Art. 6 
 
 
           Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario 
 
  1.  L'assegno  ordinario  e'  erogato  dal  datore  di  lavoro   ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. 
  2. L'importo dell'assegno ordinario  e'  rimborsato  al  datore  di
lavoro  o  conguagliato  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno  ordinario
non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo  che  siano  trascorsi  i
termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto  legislativo  n.  148
del 2015. 
  4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto
dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.