Art. 6 Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario 1. L'assegno ordinario e' erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. 2. L'importo dell'assegno ordinario e' rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.