Art. 8 
 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate  in  misura
non superiore a quattro volte  l'ammontare  dei  contributi  ordinari
dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto  delle  prestazioni
gia' deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro.  In
ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei  limiti
delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. 
  4. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento   in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore. 
  6. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al  comma  precedente,  l'aliquota  contributiva
puo' essere modificata con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente  in  materia
di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, anche  in
mancanza di proposta del comitato amministratore. 
  7. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.