Art. 9 Norme finali 1. Le domande di concessione delle prestazioni di cui all'art. 5 possono essere presentate successivamente alla istituzione del Fondo ed esclusivamente per periodi successivi alla data del 31 dicembre 2016. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 134