Art. 9 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le domande di concessione delle prestazioni di  cui  all'art.  5
possono essere presentate successivamente alla istituzione del  Fondo
ed esclusivamente per periodi successivi alla data  del  31  dicembre
2016. 
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo
n. 148 del 2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
           Padoan         

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 134