IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare gli Allegati 6 e 13; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la nota del 13 aprile 2016, n. 8504 con la quale la Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica  ed
integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco
dei  fertilizzanti  idonei  all'uso  in  agricoltura  biologica»,  al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Considerata la necessita' di correggere  l'errore  di  trascrizione
del simbolo «%» sul Mannitolo in colonna 4 del  prodotto  con  numero
d'ordine 8, denominazione del tipo «b) Soluzione di filtrato di crema
di alghe» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica; 
  Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  si  e'
conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  ed  integrazione  da
apportare agli allegati 6 e 13, come comunicato dall'Unita'  centrale
di notifica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo  29
aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono  adottate  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni
agli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche agli allegati del decreto legislativo 
                        29 aprile 2010, n. 75 
 
  1. Gli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.
75  «Riordino  e   revisione   della   disciplina   in   materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla
commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE),  purche'  siano  garantiti   i   livelli   di   sicurezza   ed
affidabilita' equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto. 
  4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'Autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

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