Art. 11 
 
Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali ((  e  di
                             turismo )) 
 
   1. All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «trentasei mesi»; 
  b) al comma 5-ter: 
  1) al primo periodo, le parole:  «l'attivita'  della  struttura  di
supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le  attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore  generale  vicario  e
della struttura di supporto ivi  previste,»  e  le  parole:  «pari  a
500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»; 
  2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  2. Il termine di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n.  187,  e'
prorogato al 30 giugno 2017. 
  (( 2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al  30  giugno
2017  si  applicano  gli  articoli  21,  22,  23  e  24  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della  data
di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225. )) 
  3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  ((
«entro centocinquanta giorni» )). Conseguentemente, per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n.  232
del 2016, e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione  del
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190.  ((  Per  l'anno  2017,  una  quota  delle  risorse  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e
successive modificazioni, puo' essere  destinata  al  sostegno  dello
spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui
una quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita, secondo  le
modalita' stabilite con apposito decreto  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  in  favore  di  attivita'
culturali nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016. 
  3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, e successive modificazioni, le parole:  «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14  novembre  2016,  n.
220, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«centottanta giorni». Conseguentemente, per l'anno  2017,  una  quota
parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della  legge  12
novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla  societa'  Istituto
Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti  anche
mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine  di
potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di  cui  al  medesimo
articolo 7 della legge n. 220 del 2016,  nonche'  di  valorizzare  il
patrimonio cinematografico nazionale. Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma, la  societa'  Istituto  Luce-Cinecitta'  S.r.l.,  nel
quadro e nei limiti delle funzioni ad essa  attribuite  dall'articolo
14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'  autorizzata  a
stipulare   uno   o   piu'   accordi   quadro   con    la    societa'
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,  in  quanto  concessionaria  di
servizio pubblico, da approvare  entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dello sviluppo economico. 
  3-quater.  All'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto-legge   31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11,  le  parole:  «e  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2017» sono soppresse. A tal fine e' autorizzata la spesa  di
1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di
euro annui a decorrere dal 2017,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,  comma  1,  della
legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a
decorrere    dal    2017,    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Misure urgenti  per  la  semplificazione  delle
          procedure  di  gara  e  altri  interventi  urgenti  per  la
          realizzazione del Grande Progetto Pompei 
              1. Agli affidamenti  di  contratti  in  attuazione  del
          Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea
          con la Decisione n. C(2012) 2154  del  29  marzo  2012,  si
          applicano,  al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti  salvi
          gli effetti del protocollo di legalita'  stipulato  con  la
          competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: (7) 
              a)  nell'esercizio  dei  propri  poteri,  il  Direttore
          generale di  progetto  assicura  che  siano  in  ogni  caso
          osservate  le   seguenti   disposizioni   in   materia   di
          affidamento dei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture: 
              1)  pubblicazione  di  un  avviso  di  pre-informazione
          relativo ai lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la
          stazione appaltante intende affidare; 
              2) redazione, entro trenta giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste
          pervenute dalle imprese  interessate  all'assegnazione  dei
          contratti  che  abbiano  i  requisiti   di   qualificazione
          necessari, di un elenco formato  sulla  base  del  criterio
          della data di  ricezione  delle  domande  presentate  dalle
          imprese aventi titolo; 
              3) formulazione, da parte  della  stazione  appaltante,
          degli inviti  a  presentare  offerte  di  assegnazione  dei
          contratti alle  imprese  iscritte  nell'elenco  di  cui  al
          numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna
          impresa nell'elenco medesimo; 
              4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori,
          servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante,  in
          luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa,
          del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o
          della media; 
              5)  esclusione  dall'elenco  di  cui   al   numero   2)
          dell'impresa che non abbia risposto  all'invito  rivolto  a
          presentare offerte di assegnazione dei contratti; 
              6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa  inviti
          successivi al primo, solo  dopo  che  sono  state  invitate
          tutte le altre  imprese  iscritte  nell'elenco  di  cui  al
          numero 2); (8) 
              b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di
          cui all'articolo 204 del Codice dei contratti  pubblici  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro;
          al  fine  di  assicurare  la  massima   trasparenza   della
          procedura negoziata, le lettere di invito,  l'elenco  e  il
          dettaglio  delle  offerte  e  l'esito   della   gara   dopo
          l'aggiudicazione  sono   resi   pubblici   nei   siti   web
          istituzionali della relativa Soprintendenza  e  del  Grande
          Progetto Pompei; (9) 
              c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48,  comma
          2, del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163  del  2006,  il  Direttore  generale  di
          progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche  ove
          l'aggiudicatario  non  abbia  provveduto  a  fornire,   nei
          termini di legge,  la  prova  del  possesso  dei  requisiti
          dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
          cui l'aggiudicatario non  provveda  neppure  nell'ulteriore
          termine, non  superiore  a  quindici  giorni,  a  tal  fine
          assegnatogli  dal  Direttore  generale   di   progetto   il
          contratto   di   appalto    e'    risolto    di    diritto,
          l'amministrazione applica le sanzioni di  cui  all'articolo
          48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006   e   procede   ad
          aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; (9) 
              c-bis) la misura della garanzia a corredo  dell'offerta
          prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici
          di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive
          modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;
          (10) 
              d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di  cui
          all'articolo  11,  comma  12,  del  Codice  dei   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo  n.  163  del  2006,
          anche durante il termine dilatorio e quello di  sospensione
          obbligatoria del termine per la stipulazione del  contratto
          di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo  articolo,  atteso
          che  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in  deroga
          alle  disposizioni  dell'articolo  153  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  la
          consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la  stipula
          del contratto con l'aggiudicatario,  sotto  le  riserve  di
          legge; 
              e) il Direttore generale di progetto puo'  revocare  in
          qualunque momento il responsabile unico del procedimento al
          fine di garantire l'accelerazione  degli  interventi  e  di
          superare difficolta' operative che siano insorte nel  corso
          della realizzazione degli stessi; puo' altresi'  attribuire
          le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
          componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5; 
              [f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,  le
          percentuali ivi stabilite nei  commi  2,  3  e  4  per  gli
          interventi in  variazione  del  progetto  sono  elevate  al
          trenta per cento; (11)] 
              [g) in deroga agli articoli 10,  comma  6,  e  119  del
          Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'articolo 9,  comma  4,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  207  del
          2010,  il  responsabile  del   procedimento   puo'   sempre
          svolgere, per piu' interventi,  nei  limiti  delle  proprie
          competenze professionali, anche le funzioni di  progettista
          o di direttore dei lavori; (11)] 
              h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163, nonche' alle disposizioni contenute  nella  Parte  II,
          Titolo  II,  Capo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 207 del 2010, la  verifica  dei  progetti  e'
          sostituita  da   un'attestazione   di   rispondenza   degli
          elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo  93,
          commi 1 e 2, del predetto Codice, ove  richiesti,  e  della
          loro conformita' alla  normativa  vigente,  rilasciata  dal
          Direttore generale di progetto (9) (17). 
              2. Il  comando  presso  la  struttura  di  supporto  al
          Direttore generale di progetto e  presso  l'Unita'  «Grande
          Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo  1,
          commi 2 e 5,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad  altri  atti
          autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. (12) 
              3. Al comma  5  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma  2  e'  prevista  l'istituzione  di  un  Comitato  di
          gestione con  il  compito  di  approvare,  ai  sensi  degli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni,  entro  12  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la proposta presentata dal Direttore  generale  di
          progetto, di cui al comma 6, di un "Piano  strategico"  per
          lo sviluppo delle aree comprese nel piano  di  gestione  di
          cui al comma 4.»; 
              b) al quarto  periodo,  le  parole:  «svolge  anche  le
          funzioni di «Conferenza di servizi  permanente,  ed»,  sono
          soppresse; 
              c) il  quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai
          seguenti: «L'approvazione del piano da parte  del  Comitato
          di gestione produce gli effetti previsti  dall'articolo  34
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2,  comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  sostituisce  ogni  altro
          adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione
          o atto di assenso comunque  denominato  necessario  per  la
          realizzazione degli interventi approvati.» (9) . 
              3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del  decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n.  112,  le  parole:  «L'Unita',  su
          proposta del direttore generale  di  progetto,  approva  un
          piano   strategico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «L'Unita',  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dal
          direttore   generale   di   progetto,   redige   un   piano
          strategico». (13) 
              4. Resta fermo il disposto dell'articolo  2,  comma  7,
          del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
              5. Per accelerare  la  progettazione  degli  interventi
          previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
          rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
          la Soprintendenza  Speciale  per  i  Beni  archeologici  di
          Pompei,  Ercolano  e  Stabia,  una  segreteria  tecnica  di
          progettazione  composta  da  non  piu'  di  20  unita'   di
          personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
          la durata massima di trentasei mesi,  entro  il  limite  di
          spesa di 900.000 euro annui,  per  la  partecipazione  alle
          attivita' progettuali e  di  supporto  al  Grande  Progetto
          Pompei, secondo le  esigenze  e  i  criteri  stabiliti  dal
          Direttore   generale   di   progetto   d'intesa   con    il
          Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di  Pompei,
          Ercolano e Stabia. 
              5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i
          procedimenti amministrativi e la  necessita'  di  garantire
          l'effettivita'   e   l'efficacia   dei   controlli,   anche
          preventivi,  il  Direttore   generale   di   progetto,   in
          considerazione del rilevante impatto  del  Grande  Progetto
          Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla  legge  6
          novembre 2012, n. 190, adotta  un  piano  di  gestione  dei
          rischi e di prevenzione della  corruzione  e  individua  un
          responsabile di comprovata esperienza  e  professionalita',
          anche scelto tra i membri della segreteria tecnica  di  cui
          al comma 5, deputato all'attuazione e  alla  vigilanza  sul
          funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare   la   tutela   e   la
          valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
          limitrofe attraverso le  modalita'  operative  adottate  in
          attuazione del  Grande  Progetto  Pompei,  approvato  dalla
          Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
          marzo 2012, lo svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore
          generale  di   progetto   di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  e
          successive modificazioni, nonche' le attivita'  dell'Unita'
          "Grande Pompei", del  vice  direttore  generale  vicario  e
          della struttura di supporto ivi previste,  sono  assicurati
          fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a
          900.000 euro lordi per ciascuno degli  anni  2017,  2018  e
          2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
          Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.  Dal
          1° gennaio 2018,  allo  scopo  altresi'  di  consentire  il
          rientro nella gestione ordinaria  del  sito,  il  Direttore
          generale di progetto e le competenze ad esso attribuite  ai
          sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
          91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  ottobre
          2013, n.  112,  e  successive  modificazioni,  confluiscono
          nella  Soprintendenza  speciale  per  Pompei,  Ercolano   e
          Stabia, che  assume  la  denominazione  di  'Soprintendenza
          Pompei'.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e   delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  emanato   ai   sensi
          dell'articolo 30,  comma  4,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
          2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica,   sono   adottate   le   misure   di    carattere
          organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma,
          nonche'  sono  definite  le   modalita'   del   progressivo
          trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle  funzioni  e
          delle strutture di cui al periodo precedente.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  15
          settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e  le
          modalita'  di  attribuzione  e  di  utilizzo  della   Carta
          elettronica, prevista dall'articolo  1,  comma  979,  della
          legge   28   dicembre   2015,   n.   208,   e    successive
          modificazioni): 
              "Art. 5 Attivazione della Carta 
              1. I soggetti  beneficiari  provvedono  a  registrarsi,
          usando le credenziali ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,
          sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione e'
          consentita fino al 31 gennaio 2017.". 
              Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del  decreto
          legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9   (Disciplina   della
          titolarita'  e  della   commercializzazione   dei   diritti
          audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)
          come modificati dal citato decreto-legge n. 193  del  2016,
          convertito, con modificazioni, dalla citata  legge  n.  225
          del 2016: 
              "Art. 21 Ripartizione delle risorse 
              1.Le risorse economiche e finanziarie  derivanti  dalla
          commercializzazione dei diritti,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, sono ripartite, previa deduzione  delle  quote  di
          cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla
          competizione, secondo i criteri indicati negli articoli  25
          e 26. Le risorse economiche e finanziarie  derivanti  dalla
          commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  di   natura
          secondaria oggetto di autonome  iniziative  commerciali  ai
          sensi degli articoli 4, comma 3, e 11,  comma  3,  spettano
          agli organizzatori degli eventi. 
              ART. 22 Mutualita' generale 
              1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla
          Lega di serie A destina una quota del 10  per  cento  delle
          risorse economiche  e  finanziarie  derivanti  da  tutti  i
          contratti stipulati per la commercializzazione dei  diritti
          di cui all'articolo  3,  comma  1,  esclusivamente  per  lo
          sviluppo dei  settori  giovanili  delle  societa',  per  la
          formazione e per l'utilizzo di calciatori  convocabili  per
          le  squadre  nazionali  giovanili   italiane   maschili   e
          femminili, per  il  sostegno  degli  investimenti  per  gli
          impianti sportivi e per lo  sviluppo  dei  centri  federali
          territoriali e delle attivita' giovanili della  Federazione
          italiana giuoco calcio. 
              2. La quota  di  cui  al  comma  1  e'  destinata  alla
          Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
          e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
          comma 1, previa rendicontazione certificata  da  parte  dei
          destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del  6
          per cento alla Lega di serie B;  nella  misura  del  2  per
          cento alla Lega Pro; nella misura  dell'1  per  cento  alla
          Lega nazionale dilettanti; nella misura  dell'1  per  cento
          alla Federazione italiana giuoco calcio. 
              3. La Federazione italiana giuoco  calcio  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se  nominato,
          al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio  di
          ogni anno, una relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
          sportivo precedente. 
              Art. 22. Mutualita' generale 
              1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla
          Lega di serie A destina una quota del 10  per  cento  delle
          risorse economiche  e  finanziarie  derivanti  da  tutti  i
          contratti stipulati per la commercializzazione dei  diritti
          di cui all'articolo  3,  comma  1,  esclusivamente  per  lo
          sviluppo dei  settori  giovanili  delle  societa',  per  la
          formazione e per l'utilizzo di calciatori  convocabili  per
          le  squadre  nazionali  giovanili   italiane   maschili   e
          femminili, per  il  sostegno  degli  investimenti  per  gli
          impianti sportivi e per lo  sviluppo  dei  centri  federali
          territoriali e delle attivita' giovanili della  Federazione
          italiana giuoco calcio. 
              2. La quota  di  cui  al  comma  1  e'  destinata  alla
          Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
          e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
          comma 1, previa rendicontazione certificata  da  parte  dei
          destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del  6
          per cento alla Lega di serie B;  nella  misura  del  2  per
          cento alla Lega Pro; nella misura  dell'1  per  cento  alla
          Lega nazionale dilettanti; nella misura  dell'1  per  cento
          alla Federazione italiana giuoco calcio. 
              3. La Federazione italiana giuoco  calcio  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se  nominato,
          al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio  di
          ogni anno, una relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
          sportivo precedente.". 
              Si riporta il testo degli articoli 21, 22, 23 e 24  del
          citato decreto legislativo n. 9 del 2008, nel testo vigente
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  1°
          dicembre 2016, n. 225: 
              "Art. 21. Ripartizione delle risorse 
              1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti  dalla
          commercializzazione dei diritti,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, sono ripartite, previa deduzione  delle  quote  di
          cui  agli  articoli  22  e  24,  tra   tutti   i   soggetti
          partecipanti alla competizione, secondo i criteri  indicati
          negli articoli 25 e 26. 
              2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti  dalla
          commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  di   natura
          secondaria oggetto di autonome  iniziative  commerciali  ai
          sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, spettano
          agli organizzatori degli eventi. 
              Art. 22. Mutualita' generale 
              1. L'organizzatore delle competizione destina una quota
          delle risorse  economiche  e  finanziarie  derivanti  dalla
          commercializzazione dei  diritti  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle  societa'
          professionistiche, al sostegno degli  investimenti  per  la
          sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi,
          e  al  finanziamento  di  almeno  due  progetti  per   anno
          finalizzati a  sostenere  discipline  sportive  diverse  da
          quelle calcistiche. 
              2. La quota di cui al comma 1 non puo' essere inferiore
          al quattro per cento delle  risorse  complessive  derivanti
          dalla commercializzazione dei diritti di  cui  all'articolo
          3, comma 1. 
              Art. 23. Fondazione per la  mutualita'  generale  negli
          sport professionistici a squadre 
              1.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'   di   cui
          all'articolo 22, comma 1, e' istituita la  «Fondazione  per
          la  mutualita'  generale  negli  sport  professionistici  a
          squadre», di seguito denominata:  «Fondazione»,  dotata  di
          piena autonomia statutaria  e  gestionale,  fermo  restando
          quanto previsto al comma  9.  La  Fondazione  indirizza  la
          propria attivita'  esclusivamente  al  perseguimento  degli
          scopi indicati nell'articolo 22. 
              2. Il  patrimonio  della  Fondazione  e'  vincolato  al
          perseguimento degli scopi statutari ed e' gestito  in  modo
          coerente con la natura della Fondazione  quale  ente  senza
          scopo di lucro, che opera secondo principi  di  trasparenza
          per la migliore utilizzazione delle risorse  e  l'efficacia
          degli interventi. 
              3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo
          statuto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  le  modalita'  e  i  criteri   che
          presiedono allo svolgimento della  propria  attivita',  con
          particolare riferimento alle  modalita'  di  individuazione
          delle iniziative  da  finanziare,  anche  attraverso  piani
          pluriennali,   nel    settore    sportivo    giovanile    e
          dilettantistico nonche' degli investimenti finalizzati alla
          sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti. 
              4.  La   Fondazione   detta   specifiche   regole   per
          individuare annualmente almeno due progetti da  finanziare,
          relativi  a   discipline   sportive   diverse   da   quelle
          calcistiche, assicurando priorita' a progetti  destinati  a
          promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei
          conflitti,  il  superamento   del   disagio   sociale,   la
          promozione   dell'inclusione   sociale   e    scuole,    in
          collaborazione con  scuole,  universita',  enti  locali  ed
          associazioni sportive. 
              5. La Fondazione  presenta  annualmente,  entro  il  31
          marzo,  una  relazione  sull'attivita'   svolta   nell'anno
          precedente al Ministro con delega per lo sport.  Qualora  i
          progetti di cui al comma 4 siano inseriti in  un  programma
          di riqualificazione delle attivita' sportive  e  ricreative
          nelle  scuole  e  nelle  universita',   la   relazione   e'
          presentata anche ai Ministri della  pubblica  istruzione  e
          dell'universita' e della ricerca. 
              6.  Sono  organi  della  Fondazione  il  consiglio   di
          amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione,
          il  presidente,  eletto  tra  i  membri  del  consiglio  di
          amministrazione, con  funzioni  di  rappresentanza,  ed  il
          Collegio dei revisori, con funzioni di organo di controllo. 
              7. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da
          dodici membri, di cui sei, dei quali uno  con  funzione  di
          presidente, designati dall'organizzatore dei campionati  di
          calcio di serie A e  B,  tre  designati  dalla  Federazione
          italiana giuoco calcio  (FIGC)  al  fine  di  garantire  la
          rappresentanza di tutte le categorie di societa'  sportive,
          uno     designato      dalla      Federazione      italiana
          pallacanestro(FIP), uno  designato  dall'organizzatore  del
          campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal
          Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI).  Lo  statuto
          puo' prevedere una diversa composizione  del  consiglio  di
          amministrazione  al  fine  di  consentire  la  presenza  di
          rappresentanti  designati   da   tutti   i   soggetti   che
          organizzano  competizioni   professionistiche   a   squadre
          oggetto del presente decreto e dalle  relative  federazioni
          sportive nazionali, tenuto conto  dell'entita'  complessiva
          delle risorse  economiche  e  finanziarie  garantite  dalla
          commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  relativi  a
          ciascuna disciplina sportiva. 
              8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre  membri,
          iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno,
          con funzioni  di  presidente,  e'  designato  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              9. La Fondazione destina necessariamente,  almeno  fino
          alla stagione sportiva 2015/2016, una quota  delle  risorse
          destinate alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22,
          al programma straordinario per l'impiantistica sportiva  di
          cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio  2007,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile
          2007, n. 41. 
              Art. 24. Mutualita' per le categorie inferiori 
              1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A,
          per valorizzare e incentivare l'attivita'  delle  categorie
          professionistiche di calcio inferiori,  destina  una  quota
          annua non inferiore al  sei  per  cento  del  totale  delle
          risorse assicurate dalla  commercializzazione  dei  diritti
          audiovisivi  del  campionato  di  serie  A,  alle  societa'
          sportive delle categorie professionistiche inferiori.". 
              Si riporta il testo del comma 583 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              583.  Al  fine  di  ridurre  il  debito  fiscale  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche e di  favorire  le  erogazioni
          liberali  assoggettate  all'agevolazione  fiscale  di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di
          10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
          15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con  decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, da emanare entro centocinquanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui  al
          precedente   periodo,   anche   in    modo    da    erogare
          prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o  comunque
          proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi
          contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e
          dagli enti locali.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "Art.1 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          24 della legge 12 novembre 2011, n. 183  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del  settore  dei
          beni e delle attivita' culturali 
              1.Le somme corrispondenti all'eventuale minor  utilizzo
          degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
          337, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  cosi'  come
          rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura  degli  oneri
          relativi alla proroga delle  agevolazioni  fiscali  per  le
          attivita' cinematografiche di cui alla  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, individuate con decreto del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
          Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
          di cui al citato decreto legislativo  n.  28  del  2004  e'
          disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  All'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i  commi
          da 338 a 343 sono abrogati.". 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70  (Semestre  Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3  Reti  d'impresa,  "Zone  a  burocrazia  zero",
          Distretti turistici, nautica da diporto 
              Omissis 
              5.Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei
          Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre  2017,  dalle
          Regioni  d'intesa  con  il  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   con   i   Comuni
          interessati,  previa  conferenza   di   servizi,   che   e'
          obbligatoriamente  indetta  se  richiesta  da  imprese  del
          settore turistico che operano nei  medesimi  territori.  Il
          relativo procedimento si  intende  concluso  favorevolmente
          per gli interessati  se  l'amministrazione  competente  non
          comunica all'interessato, nel  termine  di  novanta  giorni
          dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  14
          novembre  2016,   n.   220   (Disciplina   del   cinema   e
          dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   7   Tutela   e   fruizione    del    patrimonio
          cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale 
              1. Ai fini dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  alla
          presente legge,  l'impresa  di  produzione,  a  ultimazione
          dell'opera,  deposita  presso  la  Cineteca  nazionale  una
          copia, anche digitale, dell'opera  con  le  caratteristiche
          previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito
          comporta la decadenza dai benefici concessi. 
              2.  Per  proiezioni  a  scopo  culturale  e  didattico,
          organizzate direttamente  o  con  altri  enti  a  carattere
          culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e  al
          di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca  nazionale
          si avvale delle copie di cui al comma 1 o  di  altre  copie
          stampate a proprie  spese,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 10, secondo comma,  e  dagli  articoli  46  e
          46-bis della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del  turismo,  di  seguito  denominato  «Ministero»,   puo'
          avvalersi della copia acquisita dalla  Cineteca  nazionale,
          ai sensi del  comma  2,  per  proiezioni  e  manifestazioni
          cinematografiche nazionali e  internazionali  in  Italia  e
          all'estero, non aventi finalita' commerciali. 
              4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di
          pubblico interesse. 
              5.Con  decreto   del   Ministro,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore
          del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11,  sono
          stabilite le modalita' applicative del presente articolo. 
              6. Con il decreto di cui  al  comma  5  sono  stabilite
          altresi'  le  modalita'  di  costituzione,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche
          pubbliche,  al  fine  di  favorire  la   collaborazione   e
          promuovere le attivita' destinate alla  valorizzazione  del
          patrimonio  filmico  e  alla   diffusione   della   cultura
          cinematografica. Il decreto definisce altresi' le modalita'
          e le condizioni di possibili adesioni alla  rete  da  parte
          delle cineteche  private,  con  particolare  riferimento  a
          quelle  iscritte  alla  Federazione  internazionale   degli
          archivi del film.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          24 della citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del  settore  dei
          beni e delle attivita' culturali 
              1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
          degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
          337, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  cosi'  come
          rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura  degli  oneri
          relativi alla proroga delle  agevolazioni  fiscali  per  le
          attivita' cinematografiche di cui alla  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, individuate con decreto del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
          Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
          di cui al citato decreto legislativo  n.  28  del  2004  e'
          disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  All'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i  commi
          da 338 a 343 sono abrogati.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  14  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 14 Soppressione,  incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma  15,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  (COVIP)  e'   attribuito   il   controllo   sugli
          investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
          del patrimonio degli enti di  diritto  privato  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene  esercitato
          anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo  la
          produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo
          30 giugno 1994, n. 509. 
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
              5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma  763,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di
          valutazione  della  spesa  previdenziale"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "Commissione  di  vigilanza   sui   fondi
          pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
          delle competenze di cui al citato articolo  1,  comma  763,
          della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo  di
          valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli
          enti di diritto privato di cui al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509 e al decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103,  il  predetto  Nucleo  svolge  esclusivamente
          compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
          previdenziale, avvalendosi dei dati  messi  a  disposizione
          dalle  amministrazioni  vigilanti   e   dagli   organi   di
          controllo. 
              6. Nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
          al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
          del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220. 
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23
          aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno  1993,  n.  202,  da  trasferire  a  titolo
          gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
              a)  le   attivita'   di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
              b)  la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde   e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale. 
              11. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  la  societa'  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto-legge  23  aprile  1993,  n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
          a   societa'   da   essa   interamente   controllata.    Il
          corrispettivo del trasferimento e' determinato  secondo  le
          procedure e ai sensi del  comma  12.  Entro  trenta  giorni
          dall'avvenuto  trasferimento,  la  societa'   trasferitaria
          provvede  a  deliberare  la  messa  in  liquidazione  della
          societa'. 
              12. Entro i trenta  giorni  successivi  alla  messa  in
          liquidazione della societa', si provvede alla nomina di  un
          collegio  di  tre  periti  designati,  uno  dalla  societa'
          trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  con  funzioni  di  presidente,  al  fine  di
          effettuare,   entro   novanta   giorni,   una   valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. 
              L'ammontare del compenso  del  collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 
              13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere  previsto
          il trasferimento al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa'  di
          cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio delle  funzioni  trasferite  e  sono
          individuate le risorse umane e strumentali, nonche'  quelle
          finanziarie  a  legislazione  vigente  da   attribuire   al
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante
          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di
          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni
          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo
          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,
          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo
          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla
          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono
          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di
          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al
          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a
          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i
          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              14. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da
          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato. 
              15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano
          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
              16. Il corrispettivo previsto  dall'articolo  6,  comma
          16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'
          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,
          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,
          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il
          predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 
              17. L'Istituto nazionale per il commercio estero  (ICE)
          e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
          e   l'internazionalizzazione   delle   imprese    italiane,
          denominata «ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane»,   ente
          dotato  di  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
          sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che li esercita, per  le  materie
          di rispettiva competenza, d'intesa con il  Ministero  degli
          affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              18-bis. I poteri di indirizzo in materia di  promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
              19. Le  funzioni  attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
              20.   L'Agenzia   opera   al   fine    di    sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico sono  indicate  le  modalita'  applicative  e  la
          struttura amministrativa responsabile per  assicurare  alle
          singole  imprese  italiane  ed  estere  l'assistenza  e  il
          raccordo con i  soggetti  pubblici  e  le  possibilita'  di
          accesso  alle   agevolazioni   disponibili   per   favorire
          l'operativita' delle stesse imprese  nei  settori  e  nelle
          aree di interesse all'estero. 
              21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          39. 
              22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
          coordinamento e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia,
          secondo le modalita' ed i limiti  previsti  dallo  statuto.
          Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al  consiglio
          di amministrazione, da'  attuazione  ai  programmi  e  alle
          deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
          alle disposizioni  operative  del  presidente,  assicurando
          altresi'      gli      adempimenti       di       carattere
          tecnico-amministrativo,     relativi     alle     attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              23. I compensi spettanti ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo  1  del
          presente decreto. 
              24.  Il  consiglio  di   amministrazione   dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
              25.  L'Agenzia  opera  all'estero   nell'ambito   delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  Affari  Esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri. 
              26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
          al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia  un  contingente
          massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
          a  tempo   indeterminato   del   soppresso   istituto,   da
          individuarsi sulla base di una valutazione comparativa  per
          titoli. Il personale locale, impiegato  presso  gli  uffici
          all'estero del soppresso istituto con rapporti  di  lavoro,
          anche   a   tempo   indeterminato,   disciplinati   secondo
          l'ordinamento   dello   Stato   estero,    e'    attribuito
          all'Agenzia. I contratti di  lavoro  del  personale  locale
          sono  controfirmati  dal  titolare   della   Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
              26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              26-ter. A decorrere dall'anno 2012,  la  dotazione  del
          Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
          all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
          delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
          internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
          dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
          funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e di  un  apposito  capitolo  per  il
          finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
          medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
          finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
          internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
          essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
          personale dipendente. 
              26-quater. Le  entrate  dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: 
              a)  eventuali  assegnazioni  per  la  realizzazione  di
          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente
          dall'Unione europea; 
              b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori
          pubblici  o  privati  e  compartecipazioni  di  terzi  alle
          iniziative promozionali; 
              c) utili  delle  societa'  eventualmente  costituite  o
          partecipate; 
              d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 
              26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese  di
          funzionamento e  alle  spese  relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              26-sexies. Sulla base delle linee guida e di  indirizzo
          strategico determinate dalla cabina  di  regia  di  cui  al
          comma  18-bis,  adottate  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: 
              a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
          mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e  Milano.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia,   le
          regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura   possono   definire   opportune   intese   per
          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse; 
              b) una rideterminazione delle modalita' di  svolgimento
          delle  attivita'  di  promozione  fieristica,  al  fine  di
          conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per  cento
          della spesa  media  annua  per  tali  attivita'  registrata
          nell'ultimo triennio; 
              c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
          settori strategici e sull'assistenza alle piccole  e  medie
          imprese. 
              26-septies. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies , lettera  a)  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              26-octies. I dipendenti trasferiti al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              26-novies.   L'Agenzia   si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              26-decies.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'articolo 12 della legge stessa. 
              27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
              28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
          settore ippico, di riduzione della spesa di  funzionamento,
          di incremento  dell'efficienza  e  di  miglioramento  della
          qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la  trasparenza
          e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
          del  settore,  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto  legge  31
          maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in
          Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il
          compito  di  promuovere  l'incremento  e  il  miglioramento
          qualitativo e quantitativo delle razze  equine,  gestire  i
          libri   genealogici,   revisionare    i    meccanismi    di
          programmazione delle  corse,  delle  manifestazioni  e  dei
          piani e programmi allevatoriali,  affidare,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio  di
          diffusione attraverso le reti nazionali  ed  interregionali
          delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
          degli  ippodromi  e  degli  impianti  di  allevamento,   di
          allenamento   e   di   addestramento,   secondo   parametri
          internazionalmente  riconosciuti.  L'ASSI  subentra   nella
          titolarita'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e   passivi
          dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          e'  esercitato  dal  Ministro  delle  politiche   agricole,
          alimentari e forestali. L'incarico di  direttore  generale,
          nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
          collegio dei revisori dell'Agenzia  ha  la  durata  di  tre
          anni. 
              29. Il personale  dell'UNIRE  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della
          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del
          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto
          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della
          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse
          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per
          l'UNIRE.". 
              Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5 del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 Proroga di termini in materia di beni culturali 
              Omissis 
              1-bis.  Le  attivita'   della   Fondazione   di   studi
          universitari e di perfezionamento sul turismo,  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, sono estese  al  settore  dei  beni  e
          delle attivita' culturali senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 6
          della legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del  Centro
          per  la  documentazione  e  la  valorizzazione  delle  arti
          contemporanee e di  nuovi  musei,  nonche'  modifiche  alla
          normativa sui beni culturali ed interventi a  favore  delle
          attivita' culturali): 
              "Art. 6  Contributi  a  manifestazioni  ed  istituzioni
          culturali. 
              1.Per le finalita' previste dall'articolo 5,  comma  1,
          primo periodo, della legge 1° dicembre  1997,  n.  420,  e'
          autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il  1999  e  di
          lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.". 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1142
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              "Art. 1 
              1142. Per consentire al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
          verificarsi  di  emergenze  che  possano  pregiudicare   la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  e  paesaggistici  e  di
          procedere alla realizzazione di  progetti  di  gestione  di
          modelli  museali,  archivistici  e  librari,   nonche'   di
          progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
          e di  progetti  per  la  manutenzione,  il  restauro  e  la
          valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici,   e'
          autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno  2007
          e di 87 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2008.
          Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali sono stabiliti annualmente  gli  interventi  e  i
          progetti cui destinare le somme.".