(( Art. 7 ter 
 
       Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa 
            per l'attuazione delle politiche di coesione 
 
  1. Per  rafforzare  l'attuazione  della  programmazione  2014-2020,
sostenere la crescita economica e accelerare la  realizzazione  degli
interventi delle politiche di coesione,  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, nell'esercizio delle competenze previste  dal  comma  3
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
di  quelle  comunque  successivamente  attribuite,   puo'   stipulare
apposite convenzioni con le societa' in house  delle  amministrazioni
dello Stato nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 3 dell'art. 10 del  decreto-legge
          31 agosto 2013, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31   agosto   2013,   n.   204,   S.O.,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  2013,  n.
          255, S.O.: 
              «3. L'Agenzia, tenuto conto  degli  obiettivi  definiti
          dagli atti di indirizzo e programmazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   relativamente   ai   fondi
          strutturali europei  e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione: 
                a)  opera  in   raccordo   con   le   amministrazioni
          competenti  il  monitoraggio  sistematico  e  continuo  dei
          programmi operativi e degli interventi  della  politica  di
          coesione,  anche   attraverso   specifiche   attivita'   di
          valutazione e  verifica,  ferme  restando  le  funzioni  di
          controllo  e  monitoraggio   attribuite   alla   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                b) svolge azioni di sostegno e di assistenza  tecnica
          alle amministrazioni che  gestiscono  programmi  europei  o
          nazionali con obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione
          territoriale  sia   attraverso   apposite   iniziative   di
          formazione del personale delle amministrazioni interessate,
          che con l'intervento di qualificati  soggetti  pubblici  di
          settore  per  l'accelerazione  e   la   realizzazione   dei
          programmi, anche con riferimento  alle  procedure  relative
          alla stesura e gestione di bandi pubblici;  b-bis)  vigila,
          nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
          pubbliche,   sull'attuazione   dei   programmi   e    sulla
          realizzazione  dei  progetti   che   utilizzano   i   fondi
          strutturali; 
                b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
                c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di
          gestione  di  programmi  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti a carattere  sperimentale  nonche'  nelle  ipotesi
          previste dalla lettera d); 
                d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai
          sensi  degli  articoli  3  e  6,  comma  6,   del   decreto
          legislativo n. 88 del 2011.».