Art. 3 
 
 
             Campagne d'informazione su scala nazionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 232-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  i  produttori  di  prodotti  da  fumo  attuano,   in
collaborazione con il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  campagne  di  informazione  al   fine   di
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per  l'ambiente
derivanti dall'abbandono  di  mozziconi  dei  prodotti  da  fumo.  Le
campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche
in collaborazione con enti portatori di  interessi  del  settore,  di
enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonche' di altri
enti o associazioni  idonei  al  raggiungimento  di  tali  finalita',
attraverso i canali ritenuti piu' idonei ed  indipendentemente  dalla
possibilita' di poter beneficiare  delle  somme  presenti  sul  Fondo
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  2. I produttori di prodotti da  fumo  possono  anche  autonomamente
promuovere  campagne  d'informazione  o  altre  iniziative  volte   a
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per  l'ambiente
derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  destina  le  somme  derivanti  dai  proventi   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in  via  prioritaria  e
comunque   non   in   misura   inferiore   al   cinquanta   percento,
all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di  cui
al comma 1. 
  4. Le campagne di informazione sensibilizzano  le  amministrazioni,
la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare: 
    sugli effetti nocivi  arrecati  all'ambiente  dall'abbandono  dei
rifiuti dei prodotti da fumo; 
    sull'obbligo di  non  gettare  ed  abbandonare  i  mozziconi  dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle  caditoie  stradali  e
nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini  economici
e ambientali; 
    sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei
rifiuti; 
    sulla possibilita' di attivare per i rifiuti di prodotti da  fumo
specifiche procedure di raccolta differenziata  atte  a  destinare  i
rifiuti di  prodotti  da  fumo  a  specifiche  filiere  di  recupero,
piuttosto che al conferimento in discarica.