Art. 13. Rettore 1. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O.; dura in carica 3 anni e puo' essere confermato. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, riferendone periodicamente al consiglio di amministrazione; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione; d) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; e) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi; f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita' telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti; h) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; i) esercita, d'intesa con il presidente, l'attivita' disciplinare sul corpo docente e ricercatore, ed autonomamente sugli studenti, nei limiti della normativa vigente; j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica, dello stesso organo; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 2. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. 3. Il rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.