(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
                 Composizione del senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' composto: 
    a) dal rettore che lo presiede; 
    b) dal presidente del consiglio di amministrazione; 
    c) dai presidi di facolta'; 
    d) dai direttori dei dipartimenti; 
    e) da un docente di prima fascia; 
    f) da un docente di seconda fascia; 
    g) da un ricercatore; 
    h) da un'unita' del personale tecnico - amministrativo; 
    i) da un  rappresentante  degli  studenti  eletto  ai  sensi  del
regolamento; 
    j) dal direttore amministrativo, con voto  consultivo,  il  quale
esercita  le   funzioni   di   segretario   verbalizzante;   per   la
verbalizzazione,   puo'   farsi   coadiuvare   da   un    funzionario
amministrativo appositamente da egli designato. 
    2. I componenti di cui ai punti  a),  b)  e  j)  sono  membri  di
diritto. 
    3. I componenti dal punto  c)  al  punto  h)  sono  designati  da
E.F.I.R.O. 
    4. La mancata designazione di uno o piu' dei componenti di cui al
comma  1,  non  influisce  sul  quorum   strutturale   e   funzionale
dell'organo.