Art. 14. Composizione del senato accademico 1. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) dal presidente del consiglio di amministrazione; c) dai presidi di facolta'; d) dai direttori dei dipartimenti; e) da un docente di prima fascia; f) da un docente di seconda fascia; g) da un ricercatore; h) da un'unita' del personale tecnico - amministrativo; i) da un rappresentante degli studenti eletto ai sensi del regolamento; j) dal direttore amministrativo, con voto consultivo, il quale esercita le funzioni di segretario verbalizzante; per la verbalizzazione, puo' farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo appositamente da egli designato. 2. I componenti di cui ai punti a), b) e j) sono membri di diritto. 3. I componenti dal punto c) al punto h) sono designati da E.F.I.R.O. 4. La mancata designazione di uno o piu' dei componenti di cui al comma 1, non influisce sul quorum strutturale e funzionale dell'organo.