(Allegato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. All'organizzazione delle attivita' di didattica e  di  ricerca
sono preposti i dipartimenti. 
    2. I  dipartimenti  sono  costituiti  per  settori  omogenei  per
oggetto o per metodo. 
    3. Il dipartimento, ferma restando  l'autonomia  scientifica  dei
singoli professori e  ricercatori  e  il  loro  diritto  ad  accedere
direttamente ai fondi per  la  ricerca  scientifica,  secondo  quanto
previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: 
    a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca; 
    b)   organizza   e    coordina    l'attivita'    del    personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; 
    c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito
a titolo oneroso o gratuito; 
    d) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate
dalle norme vigenti. 
    4. Sono organi del dipartimento: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio di dipartimento. 
    5. Il dipartimento potra' essere costituito allorquando sia stato
raggiunto un numero di  docenti  non  inferiore  a  trentacinque  tra
professori di  prima  e  seconda  fascia,  di  ruolo,  e  ricercatori
confermati e ricercatori a tempo determinato. 
    6.  Il  dipartimento,  con   decorrenza   dall'inizio   dell'anno
accademico successivo  alla  costituzione,  assumera'  le  competenze
della facolta'; contestualmente vengono disattivate le facolta'  e  i
rispettivi organi indicati agli articoli 16, 17 e 18.