Art. 19. Dipartimenti 1. All'organizzazione delle attivita' di didattica e di ricerca sono preposti i dipartimenti. 2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. 3. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca; b) organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 4. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio di dipartimento. 5. Il dipartimento potra' essere costituito allorquando sia stato raggiunto un numero di docenti non inferiore a trentacinque tra professori di prima e seconda fascia, di ruolo, e ricercatori confermati e ricercatori a tempo determinato. 6. Il dipartimento, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo alla costituzione, assumera' le competenze della facolta'; contestualmente vengono disattivate le facolta' e i rispettivi organi indicati agli articoli 16, 17 e 18.