(Allegato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
                      Direttore di dipartimento 
 
    1. La nomina del direttore di dipartimento spetta al consiglio di
amministrazione. 
    2. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 
    3. Il direttore: 
    a) presiede il  consiglio  e  cura  l'esecuzione  delle  relative
delibere; 
    b) propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica; 
    c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; 
    d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto  e  di
regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte  dal
dipartimento; 
    e) e' membro di diritto del senato accademico; 
    f) mantiene i rapporti con gli organi centrali  e  con  le  altre
strutture dell'Ateneo.