Art. 20. Direttore di dipartimento 1. La nomina del direttore di dipartimento spetta al consiglio di amministrazione. 2. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 3. Il direttore: a) presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b) propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica; c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e) e' membro di diritto del senato accademico; f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.