(Allegato-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1.  La  revisione  della  gestione   contabile,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un collegio di  revisori
dei conti. 
    2. Tale collegio e'  composto  da  tre  membri  di  cui  uno  con
funzioni di presidente, nominati tra gli  iscritti  al  registro  dei
revisori contabili. 
    3. Il consiglio di amministrazione, su  proposta  di  E.F.I.R.O.,
nomina i suddetti componenti del collegio dei revisori dei conti  che
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.