Art. 25. Collegio dei revisori dei conti 1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori dei conti. 2. Tale collegio e' composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. 3. Il consiglio di amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O., nomina i suddetti componenti del collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.