(Allegato-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
 
                       Commissione paritetica 
 
    Composizione: 
    1. La commissione paritetica docenti-studenti e' composta  da  un
componente docente (professore o ricercatore, escluso  il  presidente
di corso di studio) e da un componente studente (rappresentante degli
studenti in seno al singolo corso di studio)  per  ciascun  corso  di
studio. 
    2. La commissione e' composta da  un  presidente,  designato  dal
consiglio di amministrazione tra i professori di I  o  di  II  fascia
afferenti ad uno dei corsi di studio della facolta'. 
    3. Nel caso in cui un docente afferisca a piu' corsi  di  studio,
questi puo' essere designato quale possibile componente  solo  da  un
corso di studio. 
    La commissione provvede a: 
    a) verificare che  vengano  rispettate  le  attivita'  didattiche
previste dall'ordinamento didattico,  dal  regolamento  didattico  di
Ateneo e dal calendario didattico; 
    b) esprimere i pareri previsti dalla normativa vigente. 
    4. La commissione viene istituita  anche  a  tutela  dei  diritti
degli  studenti,  pertanto  provvede  eventualmente  a  segnalare  ai
responsabili dei corsi  di  studio,  al  rettore  e  al  presidio  di
qualita', l'avvenuto accertamento di anomalie. 
    5. Il funzionamento e' disciplinato con apposito regolamento.