Art. 29. Commissione paritetica Composizione: 1. La commissione paritetica docenti-studenti e' composta da un componente docente (professore o ricercatore, escluso il presidente di corso di studio) e da un componente studente (rappresentante degli studenti in seno al singolo corso di studio) per ciascun corso di studio. 2. La commissione e' composta da un presidente, designato dal consiglio di amministrazione tra i professori di I o di II fascia afferenti ad uno dei corsi di studio della facolta'. 3. Nel caso in cui un docente afferisca a piu' corsi di studio, questi puo' essere designato quale possibile componente solo da un corso di studio. La commissione provvede a: a) verificare che vengano rispettate le attivita' didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal regolamento didattico di Ateneo e dal calendario didattico; b) esprimere i pareri previsti dalla normativa vigente. 4. La commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare ai responsabili dei corsi di studio, al rettore e al presidio di qualita', l'avvenuto accertamento di anomalie. 5. Il funzionamento e' disciplinato con apposito regolamento.