Art. 33. Tutor, collaboratori linguistici ed informatici 1. L'interazione continua fra studenti e Universita' e' garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line. 2. Il contratto dei tutor e' disciplinato da apposito regolamento proprio per il personale di collaborazione alla docenza universitaria. La nomina dei tutor spetta al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e le facolta' interessate. 3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, provvede, anche mediante accordi con organizzazioni private altamente qualificate che mettano a disposizione dell'Universita' esperti di lingua madre, in possesso di requisiti adeguati alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.