Art. 38. Disposizioni transitorie 1. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attivita' scientifica spetta alle facolta' istituite. 2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, a meno che non sia diversamente disposto nei provvedimenti di approvazione.