(Allegato-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Fino  al  momento  della  costituzione  dei  dipartimenti,  la
programmazione e il coordinamento dell'attivita'  scientifica  spetta
alle facolta' istituite. 
    2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo  la  loro
pubblicazione all'albo dell'Ateneo, a meno che non  sia  diversamente
disposto nei provvedimenti di approvazione.