Art. 4. Principi generali 1. L'Universita' esplica le funzioni primarie della ricerca e della didattica, garantendo la liberta' di ricerca e di insegnamento nei limiti previsti dalla normativa. 2. L'Universita' si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attivita' alla costituzione di una cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che base della Costituzione italiana e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'Universita' assicura pari opportunita' tra uomo e donna. 3. L'Universita' organizza ed eroga la formazione superiore, master universitari e corsi di formazione e alta formazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 341/90. L'Universita' organizza ed eroga, altresi', corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per i quali non e' previsto il possesso di specifici titoli di studio. Essa puo' conferire a soggetti terzi, in tutto o in parte, la gestione delle attivita' strumentali e complementari all'erogazione di master, di corsi di formazione e di alta formazione e master e corsi del mondo scuola. 4. L'Universita' promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilita' dei docenti e degli studenti e il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella societa' globale. 5. L'Universita' sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita' e del merito. 6. L'Universita' promuove la sperimentazione delle piu' innovative modalita' didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio, volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalita' telematica in modo prevalente. 7. L'Universita' ispira la propria attivita' ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico. 8. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni. 9. Nei casi ritenuti meno gravi, se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi piu' gravi il richiamo da' luogo a sanzioni piu' severe in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attivita' istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore e' escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.