(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1. L'Universita' esplica le funzioni  primarie  della  ricerca  e
della didattica, garantendo la liberta' di ricerca e di  insegnamento
nei limiti previsti dalla normativa. 
    2. L'Universita'  si  ispira  alla  promozione  umana  nel  pieno
rispetto dei diritti  fondamentali  della  persona,  indirizzando  la
propria attivita' alla costituzione di una  cittadinanza  democratica
nel rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel  nome
dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a  quelli
che base della Costituzione italiana e alla Dichiarazione  universale
dei diritti dell'uomo. L'Universita' assicura pari  opportunita'  tra
uomo e donna. 
    3. L'Universita' organizza  ed  eroga  la  formazione  superiore,
master universitari e corsi di formazione e alta formazione, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 341/90. 
    L'Universita' organizza ed eroga, altresi', corsi di  formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale  per  i  quali  non  e'
previsto il  possesso  di  specifici  titoli  di  studio.  Essa  puo'
conferire a soggetti terzi, in tutto o in parte,  la  gestione  delle
attivita' strumentali e complementari all'erogazione  di  master,  di
corsi di formazione e di alta formazione e master e corsi  del  mondo
scuola. 
    4.  L'Universita'  promuove,  nei  limiti  delle  norme  vigenti,
l'internazionalizzazione del sistema  universitario,  facilitando  la
mobilita' dei docenti  e  degli  studenti  e  il  riconoscimento  dei
curricula  didattici  e  dei  titoli  accademici,  idonei  ad  essere
veicolati nella societa' globale. 
    5. L'Universita' sostiene la costruzione di  uno  spazio  europeo
dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica
e culturale dell'Europa, possa competere  nel  mondo  in  nome  della
qualita' e del merito. 
    6.  L'Universita'  promuove   la   sperimentazione   delle   piu'
innovative modalita' didattiche e di ricerca e di interazione con gli
studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal  decreto
interministeriale  17   aprile   2003,   un'adeguata   attivita'   di
tutoraggio,   volta   a   rendere    efficaci    l'apprendimento    e
l'approfondimento  attraverso  la  modalita'   telematica   in   modo
prevalente. 
    7.  L'Universita'  ispira  la   propria   attivita'   ai   valori
fondamentali richiamati nel Codice etico. 
    8. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice  etico
espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni. 
    9. Nei casi ritenuti meno gravi, se  non  ricorrono  gli  estremi
dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato  in  via
riservata all'osservanza delle disposizioni violate;  nei  casi  piu'
gravi il richiamo da' luogo a sanzioni piu' severe in modo che se  ne
tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attivita' istituzionali.
In particolare, il soggetto trasgressore  e'  escluso  dalle  nomine,
dagli  incarichi  e  da  qualunque  elezione  o  designazione  presso
organismi interni all'Ateneo o  presso  istituzioni  esterne  per  un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.