Art. 10 
 
Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche  relative  alle
anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio,  comprensive  delle
                informazioni integrative statistiche 
 
  1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro il 31 marzo di  ogni  anno,
le  informazioni  statistiche  di  cui  all'art.   9   del   presente
regolamento. 
  2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui  all'art.
9 del presente regolamento sono redatti in migliaia  di  euro,  senza
cifre decimali.