Art. 10 Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche 1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni statistiche di cui all'art. 9 del presente regolamento. 2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all'art. 9 del presente regolamento sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.