Art. 11 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono abrogati: 
    a) la circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001; 
    b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007; 
    c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009; 
    d) il regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009; 
    e) la circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986. 
  2. In sede di prima applicazione le imprese approvano  la  politica
delle  informazioni  statistiche  di  cui  all'art.  5  del  presente
Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni  concernenti  il
referente unico per la comunicazione delle  informazioni  statistiche
all'IVASS, di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21  luglio  2009,
restano in vigore fino all'assunzione della delibera di  approvazione
della politica delle informazioni statistiche di cui all'art.  5  del
presente regolamento. 
  3. Le imprese forniscono all'IVASS, con  riferimento  esclusivo  al
bilancio di esercizio 2016, le seguenti informazioni statistiche,  il
cui dettaglio e' riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni  di
cui all'allegato 4 e  con  le  modalita'  previste  dall'art.  4  del
presente regolamento: 
    Modulo 1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato
Patrimoniale); 
    Modulo 2 Dettaglio  delle  obbligazioni  emesse  da  imprese  del
gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato  Patrimoniale),
delle obbligazioni emesse da altre imprese e  degli  altri  titoli  a
reddito fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale); 
    Modulo 3 Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo  e  ad
altre partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese
incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale); 
    Modulo 4 Dettaglio delle azioni e quote di  imprese  incluse  tra
gli  altri  investimenti  finanziari  (voce   C.III.1   dello   Stato
Patrimoniale); 
      Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di  investimento
(C.III.2 dello Stato Patrimoniale)  e  delle  quote  in  investimenti
comuni (voce C.III.5 dello Stato Patrimoniale); 
      Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi  (voce
C.III.7 dello Stato Patrimoniale). 
  4. Con riferimento alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 2, sul
contenzioso r.c. auto e natanti, la compilazione del prospetto  4  di
cui  all'allegato  5  e'  richiesta  a  partire  dai  dati   relativi
all'esercizio 2017.