Art. 11 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) la circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001; b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007; c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009; d) il regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009; e) la circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986. 2. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica delle informazioni statistiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni concernenti il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, restano in vigore fino all'assunzione della delibera di approvazione della politica delle informazioni statistiche di cui all'art. 5 del presente regolamento. 3. Le imprese forniscono all'IVASS, con riferimento esclusivo al bilancio di esercizio 2016, le seguenti informazioni statistiche, il cui dettaglio e' riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento: Modulo 1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato Patrimoniale); Modulo 2 Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale); Modulo 3 Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale); Modulo 4 Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale); Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5 dello Stato Patrimoniale); Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello Stato Patrimoniale). 4. Con riferimento alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 2, sul contenzioso r.c. auto e natanti, la compilazione del prospetto 4 di cui all'allegato 5 e' richiesta a partire dai dati relativi all'esercizio 2017.