Art. 4 
 
          Raccolta di dati e informazioni a fini statistici 
 
  1. La raccolta di dati e informazioni  a  fini  statistici  avviene
esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche
fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto. 
  2. Alle raccolte dati  gia'  disposte  con  lettere  al  mercato  o
circolari, di cui all'allegato 1, relative a rilevazioni, indagini di
mercato e studi che l'IVASS promuove anche ai fini  della  conoscenza
del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I
del presente regolamento.