Art. 4 Raccolta di dati e informazioni a fini statistici 1. La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto. 2. Alle raccolte dati gia' disposte con lettere al mercato o circolari, di cui all'allegato 1, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'IVASS promuove anche ai fini della conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del presente regolamento.