Art. 5 Politica delle informazioni statistiche 1. Il Consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale, approva la politica scritta delle informazioni statistiche. 2. La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessita' dell'attivita' aziendale: a) gli obiettivi perseguiti dalla politica; b) i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e reporting dei dati in grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre informazioni complete e aggiornate sulle attivita' aziendali e sull'evoluzione dei rischi, nonche' le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con finalita' statistica all'IVASS; c) i ruoli, le funzioni e le responsabilita' coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, il quale rappresenta il riferimento dell'Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica, e' il destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e puo' essere convocato presso l'IVASS per riunioni tecniche; d) i controlli per assicurare nel continuo la qualita' dei dati, con particolare riferimento all'integrita', alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate, nonche' ai presidi per l'adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l'IVASS; e) la verifica, almeno annuale, della conformita' dell'operativita' aziendale con la politica delle informazioni statistiche nonche' dell'efficacia e dell'adeguatezza di tale politica alla tempestiva produzione e trasmissione all'IVASS dei dati e delle informazioni stesse. 3. La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1 e' coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera m), del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e tiene conto delle indicazioni fornite nell'allegato 2 del presente regolamento. 4. La nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, sono comunicate all'IVASS entro 15 giorni dall'approvazione, secondo le istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell'Istituto. 5. Le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, comunicano all'IVASS la nomina o la sostituzione del referente unico e la modifica di ogni elemento informativo richiesto relativo a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.