Art. 5 
 
               Politica delle informazioni statistiche 
 
  1. Il Consiglio di  amministrazione  o,  nelle  imprese  che  hanno
adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il
consiglio  di  gestione,  ovvero,  per   le   sedi   secondarie,   il
rappresentante  generale,   approva   la   politica   scritta   delle
informazioni statistiche. 
  2. La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con
chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato  alla  natura,  alla
portata e alla complessita' dell'attivita' aziendale: 
    a) gli obiettivi perseguiti dalla politica; 
    b)  i  processi  e  le  procedure  per  attuare  un  sistema   di
registrazione  e  reporting  dei   dati   in   grado   di   tracciare
tempestivamente  tutte  le  operazioni  aziendali   e   di   produrre
informazioni  complete  e  aggiornate  sulle  attivita'  aziendali  e
sull'evoluzione dei rischi, nonche' le procedure da  applicare  nella
segnalazione dei dati e delle informazioni con  finalita'  statistica
all'IVASS; 
    c) i ruoli, le funzioni  e  le  responsabilita'  coinvolte  nella
gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del  referente  unico
per la comunicazione delle  informazioni  statistiche  all'IVASS,  il
quale  rappresenta  il  riferimento  dell'Istituto  per   tutti   gli
adempimenti di natura statistica, e' il  destinatario  di  istruzioni
sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni  e  puo'  essere
convocato presso l'IVASS per riunioni tecniche; 
    d) i controlli per assicurare nel continuo la qualita' dei  dati,
con particolare riferimento all'integrita', alla completezza  e  alla
correttezza dei dati conservati e delle  informazioni  rappresentate,
nonche'  ai  presidi  per  l'adempimento  puntuale   degli   obblighi
informativi verso l'IVASS; 
    e)   la   verifica,    almeno    annuale,    della    conformita'
dell'operativita'  aziendale  con  la  politica  delle   informazioni
statistiche  nonche'  dell'efficacia  e  dell'adeguatezza   di   tale
politica alla tempestiva produzione e trasmissione all'IVASS dei dati
e delle informazioni stesse. 
  3. La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1  e'
coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera m), del regolamento ISVAP  n.  20
del  26  marzo  2008  e  tiene  conto   delle   indicazioni   fornite
nell'allegato 2 del presente regolamento. 
  4.  La  nomina  o  la  sostituzione  del  referente  unico  per  la
comunicazione  delle   informazioni   statistiche   all'IVASS,   sono
comunicate all'IVASS entro 15 giorni  dall'approvazione,  secondo  le
istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell'Istituto. 
  5. Le imprese nazionali e le rappresentanze in  Italia  di  imprese
con sede legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia  in
regime  di  stabilimento,  comunicano  all'IVASS  la  nomina   o   la
sostituzione del referente unico  e  la  modifica  di  ogni  elemento
informativo richiesto relativo a tale  referente,  esclusivamente  in
formato  elettronico,  secondo   le   istruzioni   tecniche   fornite
dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.