Art. 6 Qualita' dei dati 1. Nei casi di mancato rispetto delle modalita' e del termine di trasmissione dei dati previsti dal presente regolamento, nonche' della inosservanza dei criteri di qualita' previsti dall'art. 190, comma 1-ter, del codice delle assicurazioni private, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 310, comma 1, del codice delle assicurazioni private.