Art. 6 
 
                          Qualita' dei dati 
 
  1. Nei casi di mancato rispetto delle modalita' e  del  termine  di
trasmissione dei dati  previsti  dal  presente  regolamento,  nonche'
della inosservanza dei criteri di qualita'  previsti  dall'art.  190,
comma  1-ter,  del  codice   delle   assicurazioni   private,   trova
applicazione la sanzione prevista dall'art. 310, comma 1, del  codice
delle assicurazioni private.