Art. 8 
 
Trasmissione all'IVASS delle  informazioni  statistiche  relative  al
                        bilancio di esercizio 
 
  1. L'impresa trasmette all'IVASS,  entro  un  mese  dalla  data  di
approvazione del bilancio di esercizio, le informazioni  statistiche,
di cui all'art. 7 al presente regolamento.