Art. 2 Ritardato invio della certificazione 1. Gli enti di cui all'art. l che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le modalita' precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti. 2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 30 maggio 2017) e attesti: il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dalla lettera e), comma 723, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015; il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 721, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento. 4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2017), ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2017). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017), attesti: il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e alla rideterminazione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta; il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni previste dal comma 723, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 5. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere c) e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento. 6. A decorrere dal 31 maggio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2017.