Il Commissario straordinario del governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  il  quale  prevede  che   il   commissario
straordinario, fra l'altro, opera una ricognizione  e  determina,  di
concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali  e  del  turismo,  secondo  criteri  omogenei,  il   quadro
complessivo dei danni e stima  il  relativo  fabbisogno  finanziario,
definendo altresi' la programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di
quelle   assegnate,   coordinando   altresi'   gli   interventi    di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al  titolo  II,
capo I, ai sensi dell'art. 14; 
    l'art. 4, comma  3,  il  quale  prevede  che  sulla  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  statale  ed   intestata   al
commissario straordinario confluiscono  anche  le  risorse  derivanti
dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione  di  interventi
per la ricostruzione e ripresa dei  territori  colpiti  dagli  eventi
sismici; 
    l'art. 4, comma 5, il quale prevede  che  le  donazioni  raccolte
mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul  conto  corrente
bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile  ai  sensi
di  quanto  previsto  dall'art.  4  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto  2016,  n.  389,  come
sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391,  che
confluiscono nella contabilita' speciale di  cui  al  comma  3,  sono
utilizzate nel  rispetto  delle  procedure  previste  all'interno  di
protocolli di intesa,  atti,  provvedimenti,  accordi  e  convenzioni
diretti a  disciplinare  l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati; 
    l'art.  4,  comma  6,  il  quale  prevede  che,  ai  fini   della
realizzazione di  interventi  per  la  ricostruzione  e  ripresa  dei
territori colpiti dagli  eventi  sismici,  il  comitato  dei  garanti
previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4
dell'ordinanza  1°  settembre  2016,  n.  391,  e'  integrato  da  un
rappresentante designato dal commissario straordinario che  sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture
destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze
rappresentato dal soggetto attuatore per il monitoraggio nominato  ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee; 
  Viste l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
28 agosto 2016, n. 389, e, in particolare, l'art. 4  come  sostituito
dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   disciplinare   le   modalita'   di
effettuazione  delle  erogazioni  liberali  che  confluiscono   nella
contabilita'  speciale   prevista   dall'art.   4,   comma   3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 9 marzo 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente  necessita'  di
consentire l'afflusso di  nuove  e  maggiori  risorse  economiche  da
destinare alle attivita' di ricostruzione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente ordinanza contiene la disciplina della modalita'  di
effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall'art. 4,  comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazione
dalla legge n. 229  del  2016,  e  destinate  alla  realizzazione  di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.