Art. 2 
 
 
        Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali 
 
  1. Le erogazioni liberali di  cui  al  precedente  art.  1  possono
essere effettuate secondo le seguenti modalita': 
    a) donazioni raccolte mediante  il  numero  solidale  45500  e  i
versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento
della protezione civile ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  28
agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art.  4  dell'ordinanza  1°
settembre 2016, n. 391; 
    b) versamenti diretti sulla contabilita'  speciale  intestata  al
commissario straordinario ed aperta presso la  Tesoreria  provinciale
dello Stato di Rieti; 
    c)  versamenti  diretti,  con   specifica   destinazione,   sulla
contabilita'  speciale  intestata  al  commissario  straordinario  ed
aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti; 
    d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste  dagli
articoli 782 e seguenti del  codice  civile,  secondo  lo  schema  di
contratto di cui all'allegato «B» della presente ordinanza; 
    e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi  e
nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile,
secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «A» della presente
ordinanza. 
  2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma  1
possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad
euro 30.000,00. Il donante provvede ad inviare all'indirizzo di posta
elettronica  certificata  del  commissario   straordinario   apposita
comunicazione, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato
«C» della presente ordinanza, recante: 
    a) la data e gli estremi del versamento; 
    b)  l'indicazione  dell'eventuale  destinazione  specifica  delle
somme donate; 
    c) la dichiarazione, che  la  somma  versata,  in  ragione  della
propria capacita' economica e  patrimoniale,  e'  da  intendersi,  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 783  del  codice  civile,  come  di
«modico valore». 
  3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla  lettera  e)  del
comma  1  possono  essere  effettuate  esclusivamente   per   importi
superiori ad euro 30.000,00 e ogni qual volta il donante dichiari che
l'importo che si intende versare deve  ritenersi,  in  ragione  della
propria capacita' economica  e  patrimoniale,  come  «non  di  modico
valore» ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile. 
  4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera  c)  e  dalla
lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 793 del codice civile, e sono destinati  al
finanziamento delle attivita' di assistenza alla  popolazione  ovvero
di uno o piu' interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati
dal commissario straordinario ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  5. E' ammessa l'effettuazione, secondo le modalita' previste  dalla
lettera c) e dalla lettera  e)  del  comma  1,  di  versamenti  e  di
donazioni che consentano di finanziare, in  misura  integrale  ovvero
parziale, uno o piu' degli  interventi  previsti  nei  piani  di  cui
all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  6.  Ferme  le  previsioni  dell'art.  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  laddove  i  versamenti  e  le
donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e)  del  comma  1
del presente articolo consentano di finanziare, in  misura  superiore
al cinquanta per cento, uno o  piu'  degli  interventi  previsti  nei
piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
il   commissario    straordinario,    verificata    la    conformita'
dell'intervento  finanziato  alle  priorita'  stabilite   nei   sopra
menzionati piani, provvede ad erogare, nei  modi  previsti  dall'art.
14, comma 6, del medesimo decreto-legge,  i  contributi  a  tal  fine
necessari. 
  7. Resta salva la possibilita' di utilizzare le risorse economiche,
donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed  al  terzo  comma,
per il finanziamento di interventi  che  risultino  prioritari  sulla
base  delle  determinazioni  assunte  dal  commissario  straordinario
d'intesa con i vice-commissari, nell'ambito cabina  di  coordinamento
di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
ragione  del  verificarsi   di   nuove   ed   ulteriori   circostanze
sopravvenute   all'effettuazione   del   versamento    ovvero    alla
sottoscrizione del contratto di donazione.