Art. 2 Modalita' di effettuazione delle erogazioni liberali 1. Le erogazioni liberali di cui al precedente art. 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita': a) donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391; b) versamenti diretti sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti; c) versamenti diretti, con specifica destinazione, sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti; d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «B» della presente ordinanza; e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «A» della presente ordinanza. 2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma 1 possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad euro 30.000,00. Il donante provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario straordinario apposita comunicazione, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato «C» della presente ordinanza, recante: a) la data e gli estremi del versamento; b) l'indicazione dell'eventuale destinazione specifica delle somme donate; c) la dichiarazione, che la somma versata, in ragione della propria capacita' economica e patrimoniale, e' da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile, come di «modico valore». 3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla lettera e) del comma 1 possono essere effettuate esclusivamente per importi superiori ad euro 30.000,00 e ogni qual volta il donante dichiari che l'importo che si intende versare deve ritenersi, in ragione della propria capacita' economica e patrimoniale, come «non di modico valore» ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile. 4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 793 del codice civile, e sono destinati al finanziamento delle attivita' di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu' interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. 5. E' ammessa l'effettuazione, secondo le modalita' previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1, di versamenti e di donazioni che consentano di finanziare, in misura integrale ovvero parziale, uno o piu' degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. 6. Ferme le previsioni dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove i versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo consentano di finanziare, in misura superiore al cinquanta per cento, uno o piu' degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario, verificata la conformita' dell'intervento finanziato alle priorita' stabilite nei sopra menzionati piani, provvede ad erogare, nei modi previsti dall'art. 14, comma 6, del medesimo decreto-legge, i contributi a tal fine necessari. 7. Resta salva la possibilita' di utilizzare le risorse economiche, donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed al terzo comma, per il finanziamento di interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal commissario straordinario d'intesa con i vice-commissari, nell'ambito cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in ragione del verificarsi di nuove ed ulteriori circostanze sopravvenute all'effettuazione del versamento ovvero alla sottoscrizione del contratto di donazione.