Art. 3 Approvazione degli schemi di contratto tipo per l'effettuazione di erogazioni liberali 1. E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera e) della presente ordinanza, con specifica destinazione al finanziamento di uno o piu' interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'allegato «A», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 3. E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, prive della specifica destinazione al finanziamento di uno o piu' interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 4. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, costituente l'allegato «B», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 5. Il contratto di donazione viene redatto nei modi e nelle forme di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E' fatta salva la possibilita' per il donante, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto a mezzo di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.