Art. 3 
 
 
             Approvazione degli schemi di contratto tipo 
             per l'effettuazione di erogazioni liberali 
 
  1. E' approvato lo schema di  contratto  tipo  per  l'effettuazione
delle donazioni previste dall'art.  2,  comma  1,  lettera  e)  della
presente ordinanza, con specifica destinazione  al  finanziamento  di
uno o piu' interventi per la ricostruzione e  ripresa  dei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016. 
  2.  Lo  schema  di  contratto,  di  cui  al  precedente  comma   1,
costituente l'allegato «A», e' parte integrante e  sostanziale  della
presente ordinanza. 
  3. E' approvato lo schema di  contratto  tipo  per  l'effettuazione
delle donazioni previste dall'art. 2,  comma  1,  lettera  d),  della
presente   ordinanza,   prive   della   specifica   destinazione   al
finanziamento di uno o piu' interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016. 
  4.  Lo  schema  di  contratto,  di  cui  al  precedente  comma   3,
costituente l'allegato «B», e' parte integrante e  sostanziale  della
presente ordinanza. 
  5. Il contratto di donazione viene redatto nei modi e  nelle  forme
di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto  23  maggio  1924,  n.
827. E' fatta salva la possibilita' per il donante, con oneri e spese
a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto  a
mezzo  di  notaio,  secondo   le   ordinarie   forme   del   relativo
procedimento.