Art. 4 Utilizzazione delle erogazioni liberali 1. Il commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilita' speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attivita' di assistenza alla popolazione ovvero di uno o piu' interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalita', di imparzialita', di pubblicita', di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicita' di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il commissario straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalita' di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del medesimo primo comma. 3. In conformita' alle previsioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' istituita nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito Internet del commissario straordinario un'apposita sottosezione contenente l'indicazione dell'entita' delle erogazioni liberali ricevute e della tipologia degli interventi finanziati. 4. Su richiesta dei donanti, il commissario provvede a rilasciare apposita certificazione, attestante l'effettiva destinazione delle somme affluite sulla contabilita' speciale secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della presente ordinanza.