IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
disposizioni  concernenti  l'armonizzazione  delle  disposizioni   in
materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e  modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze
20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi IVA; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  1°  dicembre  2016  n.  225,  contenente
disposizioni urgenti in materia fiscale e  per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili; 
  Visto l'art. 50-bis del  citato  decreto-legge  n.  331  del  1993,
recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, come
modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193  del
2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche
modalita' per il  versamento  dell'IVA  da  parte  dei  soggetti  che
procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai  sensi
del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione
di idonea garanzia, i cui contenuti, modalita' e casi  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce i contenuti,  le  modalita'  ed  i
casi di prestazione della garanzia prevista dall'art.  50-bis,  comma
6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da  parte  dei
soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in  deposito
IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.