IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi IVA; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; Visto l'art. 50-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, come modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche modalita' per il versamento dell'IVA da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalita' e casi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce i contenuti, le modalita' ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall'art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.