Art. 2 
 
                        Requisiti di garanzia 
 
  1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di  beni  introdotti
nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b),  del
decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta e' dovuta a norma  dell'art.
17, secondo comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633,  qualora  sussistano  i  seguenti  requisiti,
connessi ad elementi soggettivi di affidabilita' del contribuente: 
    a) presentazione della dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta  antecedenti
l'operazione di estrazione; 
    b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni  annuali
presentate alla data dell'operazione di estrazione; 
    c) assenza di avviso di rettifica o  di  accertamento  definitivo
per il quale non e' stato eseguito il pagamento delle  somme  dovute,
per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di  fatture  per
operazioni inesistenti, notificati nel  periodo  d'imposta  in  corso
ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione; 
    d) assenza della formale conoscenza dell'inizio  di  procedimenti
penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico
del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per
uno dei delitti previsti dagli articoli  2,  3,  5,  8,  10,  10-ter,
10-quater e 11 del decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  e
dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  2. Si considerano  eseguiti  i  versamenti  indicati  al  comma  1,
lettera b), anche nelle  ipotesi  di  effettuazione  del  versamento,
anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della  ricezione
della  comunicazione  prevista  dall'art.  54-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi  di
tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito  di  notifica
di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. 
  3. Per i soggetti di nuova costituzione,  i  requisiti  di  cui  al
comma l, lettere a), b) e c), devono sussistere  con  riferimento  ai
periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla
data di costituzione. 
  4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta e'  dovuta
a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo
le modalita'  stabilite  dall'art.  38-bis,  comma  5,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del
competente  ufficio  dell'Agenzia  delle   entrate,   per   l'importo
corrispondente all'imposta dovuta per la durata  di  sei  mesi  dalla
data di estrazione.