Art. 2 Requisiti di garanzia 1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta e' dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilita' del contribuente: a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione; b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione; c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e' stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione; d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Si considerano eseguiti i versamenti indicati al comma 1, lettera b), anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli. 3. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui al comma l, lettere a), b) e c), devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione. 4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta e' dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalita' stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.