Art. 3 
 
                 Attestazione relativa alla garanzia 
 
  1. La sussistenza dei requisiti di affidabilita' previsti dall'art.
2, comma 1, sono attestati dal soggetto  che  procede  all'estrazione
attraverso una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, redatta in conformita'  al  modello  approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' consegnata
dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della  prima
estrazione effettuata ed  e'  valida  per  l'intero  anno  solare  di
presentazione. Il gestore del  deposito  trasmette  la  dichiarazione
sostitutiva all'Agenzia delle entrate che procede, anche  sulla  base
di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli
ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza
dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' e i termini per la trasmissione, anche in  via
telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma1. 
  4. In caso di prestazione  della  garanzia  prevista  dall'art.  2,
comma 4, copia della  stessa  deve  essere  consegnata  dal  soggetto
estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.