Art. 3 Attestazione relativa alla garanzia 1. La sussistenza dei requisiti di affidabilita' previsti dall'art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all'estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed e' valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma1. 4. In caso di prestazione della garanzia prevista dall'art. 2, comma 4, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.