Art. 4 
 
                         Casi di esclusione 
 
  1.  I  requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  si  considerano
sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione  qualora
ricorra una delle seguenti condizioni: 
    a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni  dal  deposito
IVA coincide con quello che  ha  effettuato  l'immissione  in  libera
pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA; 
    b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni  dal  deposito
IVA e' un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e  seguenti
del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure e' esonerato ai sensi  dell'art.
90  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in   materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43. 
  2. Nei  casi  elencati  al  comma  1,  per  l'estrazione  dei  beni
introdotti nel deposito IVA l'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che
procede all'estrazione a  norma  dell'art.  17,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

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