Art. 4 Casi di esclusione 1. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA; b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA e' un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure e' esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Nei casi elencati al comma 1, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2017 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 240