Art. 2 
 
        Delega di funzioni in materia di politiche giovanili 
              e in materia di servizio civile nazionale 
 
  1.  Il  Ministro  e'  delegato  ad  esercitare   le   funzioni   di
programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie
concernenti le politiche giovanili. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ad
altri Ministri, il Ministro e' delegato a: 
    a)  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni
ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello
sviluppo umano e sociale, dell'educazione,  dell'istruzione  e  della
cultura, anche mediante il  coordinamento  dei  programmi  finanziati
dall'Unione europea; 
    b) promuovere e coordinare le azioni di  Governo  in  materia  di
scambi internazionali giovanili; 
    c) promuovere e coordinare le funzioni in  tema  di  contrasto  e
trattamento della devianza e del disagio giovanile  in  ogni  ambito,
ivi compresi quelli economico, fiscale, del  lavoro,  dello  sviluppo
umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; 
    d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46,  comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; 
    e) esercitare le funzioni di indirizzo e  vigilanza  dell'Agenzia
di cui all'art.  5  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; 
    f) esercitare le funzioni di cui all'art.  1,  comma  556,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 60, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  tema  di
comunita' giovanili; 
    g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema  di  finanziamenti  agevolati
per sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla  peculiare  attivita'
lavorativa svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e
imprenditoriali; 
    h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
    i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'art.  15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; 
  3. Il Ministro  esercita,  altresi',  le  funzioni  in  materia  di
Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio  1998,  n.  230,
alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77 e in materia di Servizio civile universale ai sensi dell'art. 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni  di
attuazione. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni citate nei  commi  precedenti  il
Ministro si avvale del Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio
civile nazionale.