Art. 3 
 
            Delega di funzioni in materia di integrazione 
 
  1.  Il  Ministro,  ferme  restando  le  competenze  in  materia  di
integrazione e immigrazione gia' attribuite dalla legge al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  altresi'  delegato  a
promuovere iniziative, anche normative, in materia  di  integrazione,
in raccordo con i Ministri competenti  per  le  politiche  settoriali
nella stessa materia.