Art. 3 Delega di funzioni in materia di integrazione 1. Il Ministro, ferme restando le competenze in materia di integrazione e immigrazione gia' attribuite dalla legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' delegato a promuovere iniziative, anche normative, in materia di integrazione, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nella stessa materia.