Art. 4 
 
                          Altre competenze 
 
  1. Nelle materie  oggetto  del  presente  decreto  il  Ministro  e'
altresi' delegato: 
    a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 
    b)  a  provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni; 
    c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti
per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  2. Nelle materie oggetto del presente decreto il  Ministro  assiste
il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione  statale  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli
organismi internazionali e europei aventi  competenza  nelle  materie
oggetto del presente  decreto,  anche  ai  fini  della  formazione  e
dell'attuazione della normativa europea.