Art. 2 
 
       Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro 
 
  1. Dopo l'art. 7 e' inserito l'art. 7-bis  -  «Adempimenti  per  la
gestione digitalizzata del registro»: «1. Ai fini della presentazione
all'IVASS: 
    delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse  sezioni
del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28; 
    delle domande di cancellazione  di  cui  all'art.  26,  comma  1,
lettera b); 
    delle  domande  di  avvio  e   modifica   di   un   rapporto   di
collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E  di
cui all'art. 28-bis; 
    delle domande di passaggio ad altra sezione del registro  di  cui
all'art. 29; 
    delle domande  di  estensione  dell'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione in altri Stati membri di cui all'art. 31; 
    delle comunicazioni di cui all'art. 36, 
    i richiedenti si dotano della firma elettronica di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera k bis). 
  2. In particolare, per la  sottoscrizione  delle  domande  e  delle
comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di
cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis): 
    le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e  i
rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni
A e B del registro; 
    le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che,
avendone titolo, chiedono il  passaggio  nelle  sezioni  A  o  B  del
registro; 
    i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione
D del registro o i soggetti da questi delegati. 
  3. Le domande e le comunicazioni di cui  al  comma  1,  a  pena  di
irricevibilita', sono redatte  su  modello  elettronico  allegato  al
regolamento e disponibile sul sito  dell'IVASS  dal  20  marzo  2017,
inviato  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
istanze.rui@pec.ivass.it