Art. 2 Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro 1. Dopo l'art. 7 e' inserito l'art. 7-bis - «Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro»: «1. Ai fini della presentazione all'IVASS: delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28; delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 1, lettera b); delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-bis; delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all'art. 29; delle domande di estensione dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altri Stati membri di cui all'art. 31; delle comunicazioni di cui all'art. 36, i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis). 2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis): le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A o B del registro; i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti da questi delegati. 3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilita', sono redatte su modello elettronico allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'IVASS dal 20 marzo 2017, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it