Art. 8 
 
                        Modifiche all'art. 37 
 
  1. All'art. 37, dopo il comma 3, e' inserito il comma 4: «4.  Entro
il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni  A
o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero,  in  caso
di polizza pluriennale, la  conferma  dell'efficacia  della  relativa
copertura, mediante comunicazione presentata con le modalita' di  cui
all'art. 7-bis, comma 3.». 
  2. All'art. 37, dopo il comma  4,  e'  inserito  il  comma  5:  «5.
Decorsi 90 giorni dal termine di cui al  comma  4,  gli  intermediari
iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano  effettuato
la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.»