Art. 8 Modifiche all'art. 37 1. All'art. 37, dopo il comma 3, e' inserito il comma 4: «4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 3.». 2. All'art. 37, dopo il comma 4, e' inserito il comma 5: «5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.»