Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
  a) per «risorse genetiche di interesse alimentare ed  agrario»,  il
materiale genetico di origine vegetale, animale e  microbica,  avente
un  valore  effettivo  o  potenziale  per   l'alimentazione   e   per
l'agricoltura; 
  b)  per  «risorse  locali»,  le  risorse  genetiche  di   interesse
alimentare ed agrario: 
  1) che sono originarie di uno specifico territorio; 
  2) che, pur essendo di origine alloctona,  ma  non  invasive,  sono
state  introdotte  da  lungo   tempo   nell'attuale   territorio   di
riferimento, naturalizzate e  integrate  tradizionalmente  nella  sua
agricoltura e nel suo allevamento; 
  3) che, pur essendo originarie di uno  specifico  territorio,  sono
attualmente scomparse e  conservate  in  orti  botanici,  allevamenti
ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi; 
  c) per «agricoltori custodi»,  gli  agricoltori  che  si  impegnano
nella conservazione,  nell'ambito  dell'azienda  agricola  ovvero  in
situ, delle risorse genetiche  di  interesse  alimentare  ed  agrario
locali soggette a rischio  di  estinzione  o  di  erosione  genetica,
secondo le modalita' definite dalle regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano; 
  d) per «allevatori custodi», gli allevatori che si impegnano  nella
conservazione, nell'ambito  dell'azienda  agricola  ovvero  in  situ,
delle risorse genetiche di interesse alimentare  ed  agrario  animali
locali soggette a rischio  di  estinzione  o  di  erosione  genetica,
secondo le modalita' previste dai  disciplinari  per  la  tenuta  dei
libri genealogici o dei registri anagrafici  di  cui  alla  legge  15
gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia; 
  e) per «Fondo», il fondo  per  la  tutela  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 10 della legge n. 194
del 2015. 
  2. Ai fini del presente decreto, le  espressioni  non  diversamente
definite sono utilizzate  secondo  il  significato  che  ad  esse  e'
attribuito dagli accordi internazionali  indicati  all'art.  1  della
legge n. 194 del 2015, dal Piano  nazionale  sulla  biodiversita'  di
interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali (di cui all'art. 1) o
dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.