Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario», il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura; b) per «risorse locali», le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario: 1) che sono originarie di uno specifico territorio; 2) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; 3) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi; c) per «agricoltori custodi», gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' definite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) per «allevatori custodi», gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia; e) per «Fondo», il fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 10 della legge n. 194 del 2015. 2. Ai fini del presente decreto, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse e' attribuito dagli accordi internazionali indicati all'art. 1 della legge n. 194 del 2015, dal Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali (di cui all'art. 1) o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.